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Sez. 2, Sentenza n. 597 del 06/03/1971 (Rv. 350310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - NUOVI MOTIVI - NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - NUOVI MOTIVI - NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*

L'ambito del giudizio di Cassazione e rigidamente determinato dai motivi di annullamento enunciati nel ricorso, e le memorie, autorizzate a norma dell'art 378 cod proc civ, hanno la mera funzione di illustrare le ragioni addotte a sostegno dei motivi enunciati, onde non possono contenere nuovi motivi od illustrare nuove questioni, che, se esposti, non possono essere presi in esame. (V 2266'70, mass n 348441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)