Sez. 2, Sentenza n. 597 del 06/03/1971 (Rv. 350310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - NUOVI MOTIVI - NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - MEMORIE E NOTE DI PARTE - NUOVI MOTIVI - NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
L'ambito del giudizio di Cassazione e rigidamente determinato dai motivi di annullamento enunciati nel ricorso, e le memorie, autorizzate a norma dell'art 378 cod proc civ, hanno la mera funzione di illustrare le ragioni addotte a sostegno dei motivi enunciati, onde non possono contenere nuovi motivi od illustrare nuove questioni, che, se esposti, non possono essere presi in esame. (V 2266'70, mass n 348441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)