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Sez. 2, Sentenza n. 1467 del 21/05/1973 (Rv. 364209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - MOTIVI NUOVI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - MOTIVI NUOVI - PRECLUSIONE.*

Nel procedimento civile in Cassazione non sono ammessi motivi aggiunti a quelli dedotti nel ricorso; e pertanto, inammissibile la censura formulata per la prima volta nella memoria. (Conf 2280/71, mass n 353129; 597/71, mass n 350310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)