Sez. 4, Sentenza n. 43938 del 20/09/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 232720 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Intercettazioni indirette - Intercettazione del collaboratore del parlamentare che svolga funzioni di "nuncius" di quest'ultimo e si limiti a trasmetterne il messaggio - Operatività della tutela di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 2003 - Esclusione - Effetti. .
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni indirette, l'intercettazione della conversazione effettuata dal collaboratore di un parlamentare, il quale svolga funzioni di "nuncius" di quest'ultimo, limitandosi esclusivamente a trasmetterne il messaggio, non rientra nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 6, commi primo e secondo della legge n. 140 del 2003 - che disciplina le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento, disponendo che ove il giudice ritenga necessario utilizzarle... richiede con ordinanza, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene -, con la conseguenza che, in tal caso, tale autorizzazione non è richiesta e i risultati delle intercettazioni non sono sottoposti ai divieti di cui al suddetto art. 6 e sono, pertanto, pienamente utilizzabili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68 com. 3, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 6 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)