diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23595 del 11/11/2011 (Rv. 619981 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Verifiche tributarie - Termine di permanenza presso la sede del contribuente - Criteri di computo - Tempo complessivo delle operazioni di verifica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619981-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

In tema di verifiche tributarie, il quinto comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel fissare agli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi; né, in materia, assumono alcuna rilevanza le disposizioni, peraltro di natura meramente amministrativa, assunte - come il d.m. Finanze 30 dicembre 1993 - per mere finalità di autorganizzazione e di coordinamento della capacità operativa dell'Amministrazione finanziaria da destinare all'azione accertatrice. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente che riteneva superato il termine in esame, in base al mero computo dei giorni trascorsi tra l'inizio e la fine delle attività di verifica).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DM Finanze 30/12/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)