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Sez. 5, Sentenza n. 16323 del 17/07/2014 (Rv. 632188 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Verifiche tributarie - Termine di permanenza presso la sede del contribuente - Violazione - Conseguenze - Invalidità dell'accertamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632188-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non determina la decadenza del fisco dal potere-dovere di accertare il debito del contribuente e, quindi, non inficia la validità dell'accertamento, poiché non si tratta di un termine perentorio, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l'incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua "ratio" ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. C, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. D, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 5 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)