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Sez. 2, Sentenza n. 2377 del 26/02/1992 (Rv. 475957 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzioni sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Art. 31 del regolamento edilizio del comune di Ercolano - Prescrizione di una distanza minima delle costruzioni dal confine - Deroga al criterio della prevenzione.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475957-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzioni sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)

L'art. 31 del regolamento edilizio del Comune di Ercolano, che vieta l'accostamento dei fabbricati alla proprietà altrui oltre la distanza minima dai confini fissata per la zona, esclude la possibilità di costruzione in aderenza, secondo il criterio della prevenzione stabilito dall'art. 875 cod.civ., che deve ritenersi legittimamente derogato dalla prescrizione di una distanza minima delle costruzioni dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)