Sez. 2, Sentenza n. 7944 del 29/09/1994 (Rv. 487954 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Distacco minimo inderogabile della costruzione dal confine - Obbligo imposto da regolamenti edilizi e strumenti urbanistici in genere - Inapplicabilità del principio della prevenzione - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
Il criterio della prevenzione, stabilito dagli artt. 873 e 875 cod. civ. (per cui le distanze tra le costruzioni non vincolano il confinante che intenda costruire per primo, dovendo essere osservate, per intero, dal secondo confinante qualora il primo non le abbia osservate, salva la facoltà di costruire in aderenza), resta eliso soltanto da norme di regolamenti edilizi, e di strumenti urbanistici in genere, che impongano in modo assoluto un distacco minimo inderogabile della costruzione dal confine (nella specie non è stata ritenuta esistente tale eccezione nel regolamento edilizio del comune di Roccadaspide, che con riferimento alla "zona intensiva B", pur prescrivendo la distanza di metri 10 tra le costruzioni, ammette la facoltà di costruire in aderenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)