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Sez. 1, Sentenza n. 4891 del 28/11/2012 Cc. (dep. 31/01/2013) Rv. 254700 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza di condanna irrevocabile - Impugnazione tardiva - Dovere di sospensione del giudice di esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254700-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Il giudice dell'esecuzione, a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa che il giudice dell'impugnazione si pronunci sull'ammissibilità dell'appello, spettando a quest'ultimo un autonomo potere di sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)