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Sez. 1, Sentenza n. 37354 del 28/09/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232512 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - questioni sul titolo esecutivo | Impugnazione tardiva - Rilevazione evidente della tardività - Sospensione del provvedimento di esecuzione della pena in attesa della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice "ad quem" - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232512-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - questioni sul titolo esecutivo

Il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'appello palesemente tardivo di una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente l'esecuzione della pena in attesa della decisione sull'inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice "ad quem", tanto più che quest'ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l'impugnazione sia stata proposta nei termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)