Sez. 2, Sentenza n. 2377 del 13/07/1972 (Rv. 359786 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - CONTESTAZIONE DEL CLIENTE - TRASFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO IN ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DECISIONE - SENTENZA - IMPUGNABILITA IN APPELLO - CONDIZIONI. *
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - CONTESTAZIONE DEL CLIENTE - TRASFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO IN ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DECISIONE - SENTENZA - IMPUGNABILITA IN APPELLO - CONDIZIONI. *
Lo speciale procedimento in tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di procuratore e di avvocato nei confronti del cliente, previsto dagli artt 29 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto professionale da parte del presunto cliente; in caso di contestazione sul punto il procedimento speciale si trasforma in ordinario giudizio di cognizione che esattamente si conclude con sentenza, impugnabile in appello, ove il giudice non si sia limitato a decidere sulla ritualita del decreto ingiuntivo opposto, ma sia entrato nel merito della pretesa creditoria. (V 215'70, mass n 345026).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)