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Sez. 2, Sentenza n. 215 del 30/01/1970 (Rv. 345026 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 0794 - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - DECISIONE - ORDINANZA EMESSA IRRITUALMENTE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA - CONTESTAZIONE DI SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DEFINIZIONE CON ORDINANZA - LEGITTIMITA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
Stato
decisa il 1970-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345026-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 0794 - AMMISSIBILITA - LIMITI - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - DECISIONE - ORDINANZA EMESSA IRRITUALMENTE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA - CONTESTAZIONE DI SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DEFINIZIONE CON ORDINANZA - LEGITTIMITA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*

Lo speciale procedimento in tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di procuratore e di avvocato nei confronti del cliente, previsto dagli artt 29 e segg della legge 13 giugno 1942, n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto professionale da parte del presunto cliente in caso di contestazione sul punto il procedimento speciale si trasforma in ordinario giudizio di cognizione e la ordinanza, eventualmente emessa dal giudice nell'erronea applicazione della procedura speciale, ha natura di sentenza ed e impugnabile con l'appello. La contestazione, riguardante la sussistenza di specifiche prestazioni professionali, comporta soltanto una controversia sul quantum della liquidazione, ed e correttamente decisa con ordinanza a norma dell'art 30 della medesima legge, impugnabile unicamente a mezzo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 3359-69, massima n 343431 2910-69, massima n 342759 1260-69, massima n 339896 4011-68, massima n 337604 3157-68, massima n 336068 2142-68, massima n 334308 79-68, massima n 330909).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)