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Sez. L - , Ordinanza n. 33403 del 17/12/2019 (Rv. 656306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - “Beneficium excussionis” applicabile “ratione temporis” - Eccezione - Modalità - “Prima difesa” - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, l'eccezione del "beneficium excussionis", secondo la formulazione della norma applicabile "ratione temporis", deve essere sollevata nella "prima difesa", con ciò dovendosi intendere il primo atto difensivo nell'ambito di un giudizio di cognizione. (Fattispecie in cui l'eccezione è stata ritenuta tardiva in quanto proposta solo in sede di opposizione all'esecuzione iniziata a seguito di procedimento monitorio e non con l'opposizione a decreto ingiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)