Sez. L - , Sentenza n. 4237 del 13/02/2019 (Rv. 652890 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Appalto di opere o di servizi - Responsabilità solidale del committente imprenditore o del datore di lavoro con l’appaltatore - Successione di leggi diversamente regolanti la responsabilità - Applicabilità del regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)