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Sez. U, Sentenza n. 1282 del 09/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206844 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Cancellazione di dati dalla memoria di un elaboratore elettronico commessa prima dell'entrata in vigore della l. n. 547 del 1993 - Danneggiamento - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206844-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993, n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 l. n. 547/93 - che ha introdotto l'art. 635 bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 bis, Legge 23/12/1993 num. 547 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)