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Sez. 5, Sentenza n. 8555 del 18/11/2011 Ud. (dep. 05/03/2012) Rv. 251731 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Danneggiamento di dati informatici - Elemento materiale - Cancellazione di dati - Recuperabilità - Reato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251731-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)