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Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 23/06/1972 (Rv. 359326 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO DA PARTE DI ALTRO PROCURATORE - DELEGA SCRITTA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - LIMITI TEMPORALI.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359326-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - SOSTITUZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO DA PARTE DI ALTRO PROCURATORE - DELEGA SCRITTA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - LIMITI TEMPORALI.*

La Mancanza di delega scritta nell'ipotesi che un procuratore sostituisca il procuratore costituito per il compimento di singoli Atti specificamente determinati puo essere rilevata d'ufficio o dalla controparte solo prima del compimento dell'atto processuale che Forma oggetto della delega e puo essere eccepita ex post solo dalla parte il cui procuratore sia stato, di fatto e irregolarmente, sostituito. (Conf 1500'67, mass n 328208; 285'64).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)