diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 22/06/1967 (Rv. 328208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DELEGA AL SOSTITUTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - MANCANZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328208-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - DELEGA AL SOSTITUTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - MANCANZA - COMPIMENTO DELL'ATTO - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La Forma scritta costituisce formalita essenziale per la validita della delega con la quale il procuratore costituito, a norma dell'art. 9 del R.d. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, puo farsi sostituire per il compimento di singoli Atti. Tuttavia, qualora il sostituto, munito soltanto di delega verbale, abbia compiuto l'atto processuale per il quale la delega e stata conferita, senza che, prima del compimento di tale atto, ne la controparte ne il giudice abbiano rilevato la Mancanza di detto requisito, la nullita non puo essere piu dichiarata, perche la delega ha raggiunto ugualmente lo scopo cui era destinata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 27/12/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)