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Sez. 2, Sentenza n. 1395 del 11/02/1998 (Rv. 512483 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI | Annullamento del contratto definitivo - Efficacia retroattiva - Reviviscenza del contratto preliminare - Azione di esecuzione specifica - Esperibilità.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512483-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI

L'efficacia retroattiva dell'annullamento del contratto definitivo determina la reviviscenza del contratto preliminare e delle obbligazioni che le parti con quest'ultimo hanno assunto. Pertanto quando il contratto definitivo è annullato è esperibile l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre assunto con la stipulazione del contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)