Sez. 2, Sentenza n. 1395 del 11/02/1998 (Rv. 512483 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI | Annullamento del contratto definitivo - Efficacia retroattiva - Reviviscenza del contratto preliminare - Azione di esecuzione specifica - Esperibilità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI
L'efficacia retroattiva dell'annullamento del contratto definitivo determina la reviviscenza del contratto preliminare e delle obbligazioni che le parti con quest'ultimo hanno assunto. Pertanto quando il contratto definitivo è annullato è esperibile l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre assunto con la stipulazione del contratto preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)