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Sez. 2, Sentenza n. 236 del 27/01/1967 (Rv. 326013 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI ANNULLAMENTO - IN GENERE - SENTENZA - CARATTERE COSTITUTIVO E RETROATTIVITA - EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI DONAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326013-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI ANNULLAMENTO - IN GENERE - SENTENZA - CARATTERE COSTITUTIVO E RETROATTIVITA - EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI DONAZIONE.*

La pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva nel senso che essa comporta il ripristino, fra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato. Pertanto, deve considerarsi valido l'atto di disposizione del bene oggetto del negozio poi annullato, compiuto dall'originario titolare del bene nelle more del giudizio di annullamento del precedente negozio. (nella specie, effettuata una donazione, il donante ne aveva chiesto l'annullamento per vizio di consenso e, nelle more del giudizio, mediante testamento, aveva concesso in legato, ad un terzo lo stesso bene oggetto della precedente donazione. Poiche la sentenza di annullamento era passata in giudicato dopo la morte del donante, gli eredi sostenevano che il legato era inefficace ai sensi dell'art.654 cod. civ., avendo ad oggetto una cosa inesistente nell'asse ereditario al tempo della morte del testatore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 654, Cod. Civ. art. 1441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)