Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 11/03/1994 (Rv. 485670 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo | Obbligazione principale - Adempimento - Obbligazione di interessi - Causa e qualificazione giuridica - Mutamento - Esclusione - Presupposti per l'applicabilità dell'art. 1283 cod. civ. - Ricorrenza - Esclusione - Inammissibilità.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo
La disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali. Ne consegue che l'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale non vale a mutare la causa e quindi la qualificazione giuridica dell'obbligazione di interessi, né ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di detta norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)