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Sez. 1, Sentenza n. 10680 del 09/05/2006 (Rv. 589474 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI | Interessi per ritardato pagamento compresi quelli "ex" artt. 35 e 36 Cap. Gen. OO.PP. (approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962) - Mora nel pagamento di detti interessi - Disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dell'anatocismo - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589474-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI

Il debito per interessi, anche nell'ipotesi in cui sia stata adempiuta l'obbligazione principale, non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod.civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod.civ., derogabile solo dagli usi contrari e applicabile a tutte le obbligazioni aventi a oggetto originario il pagamento di una somma di danaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli previsti dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)