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Sez. 1, Sentenza n. 3304 del 20/04/1990 (Rv. 466756 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA - ART. 68 LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE ORDINARIO SULLA AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466756-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE - COMPETENZA - ART. 68 LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - APPLICAZIONE AI GIUDIZI IN CORSO - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE ORDINARIO SULLA AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che sottrae al tribunale ordinario ed affida al tribunale per i minorenni la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nei riguardi di un minore, trova immediata applicazione anche nel procedimento in corso, restando irrilevante che il tribunale ordinario abbia in precedenza statuito sull'ammissibilità dell'Azione ex art. 274 codice procedura civile, stante l'autonomia di tale procedimento e la conseguente sua inidoneità ad incidere vincolatamente sulla Competenza del giudice successivamente chiamato a pronunciarsi, con cognizione piena, sulla fondatezza-infondatezza dell'Azione. (V 6859/86, mass n 448964).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 268, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)