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Sez. 1, Sentenza n. 6859 del 21/11/1986 (Rv. 448964 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - ART. 68 LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IMMEDIATA APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448964-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - ART. 68 LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - IMMEDIATA APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI IN CORSO.*

L'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che sottrae al tribunale ordinario ed affida al tribunale per i minorenni la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nei riguardi di un minore, trova immediata applicazione anche nel procedimento in corso, quale ne sia lo stato, restando irrilevante sia che in tale procedimento sia già intervenuta una declaratoria di Competenza da parte del tribunale ordinario, sia che lo stesso tribunale abbia in precedenza statuito sull'ammissibilità della Azione a norma dell'art. 274 cod. civ.. (V 4425/85,).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)