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Sez. T, Ordinanza n. 4604 del 02/03/2026 (Rv. 678438-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riscossione esattoriale nei confronti di società estinta - Interesse del liquidatore all'impugnazione dei relativi atti - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678438-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di riscossione esattoriale, il liquidatore di una società estinta non è titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione di atti notificati nei confronti della società, non potendosi ritenere tale - in quanto di mero fatto - quello volto a contestare la legittimità della cartella di pagamento, quale presupposto per un'eventuale contestazione della sua responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)