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Sez. 5, Sentenza n. 24975 del 25/11/2005 (Rv. 585430 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Responsabilità solidale del legale rappresentante di società ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della cartella esattoriale emessa nei confronti della società - Inammissibilità per difetto d'interesse - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585430-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la persona che abbia la legale rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta (persone giuridiche, enti, società, consorzi, associazioni, etc.), e che si veda notificare dal concessionario del servizio di esattoria la cartella emessa nei confronti del soggetto rappresentato ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dell'imposta, con la sanzione e gl'interessi, a titolo di conoscenza ed in vista dell'eventuale responsabilità solidale per la sanzione prevista dall'abrogato art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è legittimata, per carenza d'interesse, all'impugnazione della cartella, che è atto emesso nei confronti di altro soggetto, potendo successivamente impugnare l'avviso di mora con il quale l'esattore dia inizio alla procedura di riscossione della sanzione nei suoi confronti, al fine di contestare non solo il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma anche l'esistenza e l'ammontare del debito principale del soggetto passivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)