diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 33056 del 21/05/2024 Ud. (dep. 23/08/2024) Rv. 286875-03

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA | Tecnico comunale che attesti falsamente l’ultimazione e l’esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286875-03

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e non il reato di falsità ideologica in certificati amministrativi, la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e direttore dei lavori, attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, in quanto dette attestazioni non costituiscono giudizi di valore, puramente soggettivi, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico.

Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, DPR 05/10/2007 num. 207 art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)