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Sez. 5, Sentenza n. 49025 del 12/11/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 231284 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Tecnico comunale che attesti falsamente la corrispondenza delle opere eseguite da una società a quelle previste dalla delibera di giunta - Reato di cui all'art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231284-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale, attesti falsamente la corrispondenza delle opere eseguite da una società a quelle previste dalla delibera di giunta nonché la regolare esecuzione rispetto alle prescrizioni contenute nel computo metrico estimativo, in quanto detta attestazione costituisce atto pubblico, attesoché è redatta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, si forma a seguito del controllo personale di quest'ultimo sulle opere consegnate, è diretta a provare l'esecuzione di tali opere ed è, come tale, fonte di diritti per i privati e di obblighi per la P.A.; né si tratta di mero atto valutativo, caratterizzato da discrezionalità, in quanto la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)