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Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 22/03/1991 (Rv. 471400 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - In genere | Sentenza di appello e di revocazione - Ricorso per Cassazione - Proposizione congiunta con unico atto comprensivo di due impugnazioni - Ammissibilità - Modalità di notifica autonome per le due impugnazioni - Rispetto dell'art. 330 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1991-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471400-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Sentenze - In genere

È ammissibile il ricorso per Cassazione proposto congiuntamente con unico atto, sia contro la sentenza di appello che contro quella emessa nel successivo giudizio di revocazione, stante l'obiettivo collegamento tra le due decisioni, così che il relativo atto, ancorché documentalmente unico, è sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, da notificarsi, eventualmente, ciascuna in modo autonomo nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 330 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)