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Sez. 1, Sentenza n. 9326 del 18/09/1998 (Rv. 519000 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 398 nuovo testo cod. proc. civ. - Sospensione automatica del termine per ricorrere in Cassazione in caso di proposizione del giudizio di revocazione - Esclusione - Proposizione con un unico atto del ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello e quella pronunciata in esito al giudizio di revocazione - Ammissibilità - Rispetto del termine per ricorrere in cassazione in ipotesi di mancata concessione della sospensione da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1998-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519000-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto con un unico atto sia contro la sentenza d'appello che contro quella emessa nel giudizio di revocazione; tuttavia, poiché il nuovo testo dell'art. 398 cod. proc. civ. non prevede che la proposizione del giudizio di revocazione determini la sospensione automatica del termine per ricorrere in cassazione avverso la sentenza revocanda, è in ogni caso necessario, ove la suddetta sospensione non sia stata concessa dal giudice su istanza di parte, che il ricorso per Cassazione sia proposto nei termini previsti dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)