Sez. 3, Sentenza n. 574 del 10/03/1967 (Rv. 326547 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL RICHIEDENTE - INVALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL RICHIEDENTE - INVALIDITA - CONDIZIONI.*
La mancata indicazione della persona, a richiesta della quale viene eseguita la notifica, dell'atto processuale, importa nullita della notificazione solo quando produca incertezza assoluta su detta persona. Tale incertezza assoluta sussiste quando non si possa, dall'atto processuale, neppure lontanamente arguire chi sia la persona ad istanza della quale sia stata eseguita la notificazione in ogni altro caso, l'incertezza e relativa e non idonea a determinare la nullita della notificazione. (Conf. 505-65, 1744-50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)