Sez. L, Sentenza n. 9 del 04/01/1979 (Rv. 396015 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA PERSONA RICHIEDENTE LA NOTIFICAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA PERSONA RICHIEDENTE LA NOTIFICAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
La mancata indicazione della persona richiedente la notificazione dell'atto processuale importa la nullita di questa solo quando produce incertezza assoluta sul richiedente. Tale incertezza assoluta sussiste solo quando non si possa dall'atto processuale neppure lontanamente arguire chi sia la parte (soggetti del rapporto o loro difensori) ad istanza della quale la notificazione sia stata eseguita, mentre in ogni altro caso l'incertezza e relativa e non idonea a determinare la nullita della citazione. (Conf 574/67, mass n 326547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)