Sez. L, Sentenza n. 12224 del 29/12/1990 (Rv. 470334 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - INATTUAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE A TUTTE LE RETRIBUZIONI SPETTANTIGLI IN RELAZIONE AL RAPPORTO - EMOLUMENTI PREVISTI IN SPECIFICA CONNESSIONE ALL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - INATTUAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE A TUTTE LE RETRIBUZIONI SPETTANTIGLI IN RELAZIONE AL RAPPORTO - EMOLUMENTI PREVISTI IN SPECIFICA CONNESSIONE ALL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore illegittimamente licenziato, del quale sia rimasta inattuata la reintegrazione nel posto di lavoro ordinata dal giudice, ha diritto a percepire tutte le retribuzioni contrattualmente spettanti in relazione al rapporto di lavoro, compresi quegli emolumenti (nella specie, indennità di Sede) previsti in specifica connessione allo effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, dipendendo la Mancanza di quest'ultima dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'ordine di reintegrazione impostogli dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del recesso. (V 7380/90, mass n 458293).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)