Sez. U, Sentenza n. 2549 del 23/03/1988 (Rv. 458293 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERE GENERALE DELLE FORZE ALLEATE DEL SUD EUROPA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN UFFICIALE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PROPRIE DEL PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - QUARTIERE GENERALE DELLE FORZE ALLEATE DEL SUD EUROPA - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN UFFICIALE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PROPRIE DEL PERSONALE A STATUTO INTERNAZIONALE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La controversia promossa da un ufficiale delle forze armate italiane nei confronti di un quartiere generale delle forze alleate del Sud Europa, per avanzare pretese inerenti a prestazioni lavorative svolte in favore di detto convenuto, che si ricollegano ad un rapporto di lavoro diverso da quello di pubblico impiego con lo stato italiano, è soggetto alla disciplina fissata dall'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con d.P.R. 18 agosto 1962 n. 2083. Pertanto, ove si tratti di prestazioni proprie del cosiddetto personale a statuto internazionale (non locale), cioè consistenti in incarichi amministrativi, a carattere permanente, nell'ambito delle attività istituzionali del quartiere (nella specie, mansioni di capo-ufficio del personale della divisione inafa), la controversia medesima, ai sensi dell'art. 8 del citato accordo, si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano (restando affidata al "NATO appeals board"). (V 6100/87, mass n 454434; (V 1966/80, mass n 405597).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)