Sez. 2, Sentenza n. 2144 del 24/06/1972 (Rv. 359402 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - VALORE DI ATTO PREPARATORIO - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DELIBERAZIONE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PRESIEDUTO DAL SINDACO, ALLA PRESENZA E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA FORMULAZIONE DEL TESTO DEL CONTRATTO - SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL SINDACO ED ACCETTAZIONE DEL PRIVATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - VALORE DI ATTO PREPARATORIO - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DELIBERAZIONE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PRESIEDUTO DAL SINDACO, ALLA PRESENZA E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA FORMULAZIONE DEL TESTO DEL CONTRATTO - SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL SINDACO ED ACCETTAZIONE DEL PRIVATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La deliberazione dell'ente pubblico di voler concludere un contratto e atto interno meramente preparatorio, e, per la perfezione del negozio, occorre la estrinsecazione della volonta dello stesso ente, da parte dell'organo che lo rappresenta, nei confronti della controparte, e la accettazione da parte di quest'ultima. Il contratto che un comune intenda concludere e perfetto, quindi, solo quando vi sia stata la comunicazione, da parte del sindaco, della volonta del comune stesso, contenuta nella deliberazione del consiglio comunale, all'altro contraente, e l'accettazione da parte di quest' ultimo. Se, pero, la deliberazione di concludere il contratto sia stata presa dal consiglio comunale, presieduto dal sindaco, e se il contraente privato abbia assistito alla seduta consiliare, abbia partecipato attivamente alla discussione sul contratto, fornendo i necessari chiarimenti, abbia contribuito alla formulazione ed alla redazione del testo e delle relative clausole del contratto medesimo ed abbia accettato il testo concordato, non sussiste la necessita della ulteriore comunicazione, a lui, della deliberazione da parte del sindaco e di un'altra accettazione dello stesso privato. (V 2712'70, mass n 349172).*
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)