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Sez. 2, Sentenza n. 3258 del 05/10/1976 (Rv. 382061 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - NUOVO RITO DEL LAVORO EX LEGGE N 533 DEL 1973 - MODIFICA DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382061-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - NUOVO RITO DEL LAVORO EX LEGGE N 533 DEL 1973 - MODIFICA DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie in tema di repressione della condotta antisindacale, disciplinate dall'art 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), la Competenza del tribunale a conoscere in primo grado dell'opposizione avverso il decreto pretorile, prevista dal terzo comma della citata norma, non ha subito modifiche per effetto dell'entrata in vigore del nuovo rito del processo del lavoro (legge 11 agosto 1973 n 533). Dette controversie, infatti, non rientrano nell'ambito di quelle devolute alla cognizione del pretore, quale giudice del lavoro, a norma degli artt 409 e 413 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge n 533 del 1973). (V 1035/75, mass n 374442).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)