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Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998 (Rv. 520661 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Termine di trenta giorni per proporre opposizione avanti al tribunale avverso la delibera di esclusione del socio - Applicabilità nel giudizio arbitrale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520661-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2287, comma secondo, cod. civ., per proporre opposizione avanti al tribunale avverso la delibera di esclusione del socio, non è applicabile nel giudizio arbitrale, senza che in senso contrario possa invocarsi l'ultimo comma dell'art. 2652 cod. civ. - il quale dispone che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri - trattandosi di disposizione dettata in materia di trascrizione delle domande di atti soggetti a trascrizione e, quindi, irrilevante al fine di stabilire la applicabilità o meno al giudizio arbitrale del termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 2287 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)