Sez. 5 - , Sentenza n. 2565 del 02/02/2018 (Rv. 646929 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni prima casa - Requisiti - Art. 1, nota seconda bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo applicabile "ratione temporis" - Idoneità della casa di abitazione pre-posseduta - Idoneità abitativa oggettiva e soggettiva - Rilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - nel testo (applicabile "ratione temporis") introdotto dall'art. 16 del d.l. n. 155 del 1993 (conv., con modificazioni, nella l. n. 243 del 1993) - «l'idoneità» dell'abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)