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Sez. 5, Sentenza n. 10925 del 11/07/2003 (Rv. 564988 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della "prima casa" - Requisiti - Impossidenza di altro immobile idoneo ad abitazione - Idoneità ad abitazione - Nozione.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564988-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo (applicabile "ratione temporis") introdotto dall'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), prevede, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, da parte dell'acquirente, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Ad un tal riguardo, all'espressione "idoneità ad abitazione" deve essere attribuita, anche alla luce della "ratio" della disciplina in esame, un'accezione non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che, ai fini della valutazione di tale "idoneità", occorre apprezzare le concrete esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente, rispetto alle quali assume rilievo anche l'ubicazione dell'immobile posseduto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)