Sez. 6, Sentenza n. 10842 del 09/07/1981 Ud. (dep. 04/12/1981) Rv. 151203 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA SU ISTANZA DEL RICORRENTE - GIUDIZIO DI INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA SU ISTANZA DEL RICORRENTE - GIUDIZIO DI INAMMISSIBILITÀ - CONDANNA ALLE SPESE - LEGITTIMITÀ.*
Quando nel giudizio di Cassazione la discussione in pubblica udienza è conseguenza unicamente della istanza della difesa, dopo la richiesta del P.m. di definizione in camera di consiglio, la pronuncia di inammissibilità determina la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. (V mass n 144788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)