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Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 10/01/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158622 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - CONDIZIONI - TRATTAZIONE DEL RICORSO IN PUBBLICA UDIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158622-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - CONDIZIONI - TRATTAZIONE DEL RICORSO IN PUBBLICA UDIENZA - FATTISPECIE.*

La condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria, nei casi di rigetto ed inammissibilità del ricorso nel giudizio in Cassazione, ha la sua fonte normativa nell'art. 549 cod. proc. pen., il quale, per la sua collocazione sistematica, si riferisce ai processi trattati in pubblica udienza. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è stabilito che, quando la decisione deve essere adottata in camera di consiglio e, per motivi non imputabili al ricorrente e alla sua difesa, è deliberata in pubblica udienza, alla condanna alle spese del procedimento non può seguire quella in ordine al versamento della sanzione pecuniaria. Si è così precisato che la condanna al versamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende è legittima nei casi di dichiarata inammissibilità del ricorso alla pubblica udienza richiesta dal difensore ex art. 531, quarto comma, cod. proc. pen., o di rinunzia al ricorso successiva all'invio al difensore dell'avviso ex art. 533 cod. proc. pen. o di trattazione del ricorso in pubblica udienza in dipendenza di effetto estensivo della impugnazione del coimputato). (V mass n 151203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 536 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 537, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)