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Sez. 3 - , Ordinanza n. 35873 del 06/12/2022 (Rv. 666285 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. - Legittimazione all’esecuzione in capo ai soggetti muniti del titolo - Persistenza - Fondamento - Intervento nel processo del successore - Possibilità.
Stato
decisa il 2022-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666285-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all'azione esecutiva, valendo soltanto ad abilitare il successore a titolo particolare ad intervenire nel processo a tutela delle proprie ragioni.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)