Sez. 2 - , Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018 (Rv. 651537 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Trasferimento del bene a terzi - Permanenza della legittimazione passiva all'azione esecutiva del soggetto condannato al "facere" - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)