Sez. 3, Ordinanza n. 19295 del 03/10/2005 (Rv. 585073 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso principale - Declaratoria di estinzione del relativo giudizio - Ricorso incidentale condizionato - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poichè la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento del ricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)