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Sez. 3, Ordinanza n. 19295 del 03/10/2005 (Rv. 585073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso principale - Declaratoria di estinzione del relativo giudizio - Ricorso incidentale condizionato - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poichè la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento del ricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)