Sez. L, Ordinanza n. 188 del 02/03/1988 (Rv. 458023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO INCIDENTALE DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO IN ORDINE A QUESTIONE PRELIMINARE O PREGIUDIZIALE A QUELLA DEL RICORSO PRINCIPALE - RINUNCIA A QUEST'ULTIMO - INAMMISSIBILITÀ CONSEGUENTE DEL RICORSO INCIDENTALE - MANCANZA DI CONDIZIONE APPOSTA A QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO INCIDENTALE DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO IN ORDINE A QUESTIONE PRELIMINARE O PREGIUDIZIALE A QUELLA DEL RICORSO PRINCIPALE - RINUNCIA A QUEST'ULTIMO - INAMMISSIBILITÀ CONSEGUENTE DEL RICORSO INCIDENTALE - MANCANZA DI CONDIZIONE APPOSTA A QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA.*
Il ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito, che abbia per oggetto la decisione ad essa sfavorevole di una questione preliminare o pregiudiziale rispetto a quelle investite dal ricorso principale, è ammissibile, e va quindi esaminato, soltanto dopo l'accoglimento, totale o parziale, del ricorso principale, che sia risultato, in tutto o in parte, fondato, giacché solo in tal caso, essendo rimessa in discussione la soluzione di merito della controversia, diviene attuale e concreto l'interesse della parte ricorrente in via incidentale al riesame della questione pregiudiziale o preliminare ed alla sua soluzione in senso ad essa favorevole. Pertanto, l'Estinzione, per rinuncia al ricorso principale, del procedimento relativo a tale impugnazione, impedendo il verificarsi dell'indicata condizione, comporta l'inammissibilità del ricorso incidentale anzidetto, ancorché questo non sia stato condizionato all'accoglimento (totale o parziale) del gravame principale. (V 7732/86, mass n 449709; (V 1921/86, mass n 445183; (V 3034/85, mass n 440740).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)