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Sez. 5, Sentenza n. 27977 del 15/06/2021 Cc. (dep. 19/07/2021) Rv. 281682 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di ricusazione - Omesso deposito della documentazione - Assunzione "ex officio" delle informazioni a norma dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281682-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

Nel caso di dichiarazione di ricusazione carente di allegazione documentale, la Corte d'appello non può procedere ad assumere d'ufficio le informazioni di cui all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'esercizio di tale prerogativa presuppone che sia stato già completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità dell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)