Sez. 6, Sentenza n. 2949 del 16/12/2009 Cc. (dep. 22/01/2010) Rv. 245809 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Omesso deposito della documentazione - Inammissibilità dell'istanza - Assunzione "ex officio" delle informazioni a norma dell'art. 41, comma terzo, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Limiti.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione sia inammissibile per l'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice non può assumere d'ufficio le opportune informazioni a norma dell'art. 41, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di un potere il cui esercizio è funzionale alla decisione sul merito della ricusazione, nel caso in cui sia stata ritenuta ammissibile la relativa dichiarazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)