Sez. 3, Sentenza n. 4712 del 22/07/1981 (Rv. 415448 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE APPLICABILE A TALI RAPPORTI - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - APPLICABILITA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE APPLICABILE A TALI RAPPORTI - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - APPLICABILITA.*
Ai rapporti che la legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetta sull'equo canone) esclude dal proprio ambito di applicabilita - fra i quali sono da ricomprendere, ai sensi dell'art 26, le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria - continua ad applicarsi la normativa sostantiva e processuale di diritto comune, che non e stata ne espressamente ne tacitamente abrogata. Con la conseguenza che, in relazione a tali rapporti, e applicabile il procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, ai sensi dell'art 657 cod proc civ, senza che possa venire in considerazione lo speciale procedimento previsto dalla suddetta legge n 392 del 1978. (Conf 1997/81, mass n 412704, sulla seconda parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)