Sez. 2, Sentenza n. 4403 del 08/08/1985 (Rv. 441866 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - DISTINZIONE DAL COSIDDETTO CONTRATTO DI ALLOGGIO - PRECARIETÀ DEL RAPPORTO - RECESSO DAL CONTRATTO ED ESTROMISSIONE DEL CLIENTE DALL'ALLOGGIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - DISTINZIONE DAL COSIDDETTO CONTRATTO DI ALLOGGIO - PRECARIETÀ DEL RAPPORTO - RECESSO DAL CONTRATTO ED ESTROMISSIONE DEL CLIENTE DALL'ALLOGGIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il cosiddetto contratto di alloggio, nel quale l'albergatore od affittacamere concede un locale a fini di temporanea dimora, prendendo a suo carico quanto necessario per assicurare tale scopo (effettuazione di pulizie, fornitura di biancheria, acqua, energia elettrica, ecc.), esula dall'ambito della locazione di immobile ad uso abitativo e dalla relativa disciplina, configurando un rapporto di tipo precario, normalmente caratterizzato dalla facoltà di recesse "ad nutum" di ciascuno dei contraenti. Dagli indicati connotati del contratto di alloggio consegue, qualora l'albergatore od affittacamere eserciti il recesso ed estrometta il cliente dallo alloggio, che deve escludersi che il cliente medesimo possa esperire Azione di reintegrazione nel possesso, in quanto difetta il presupposto di una detenzione qualificata del bene (salve restando, in caso di illegittimità del recesso, le azioni fondate sullo inadempimento contrattuale). (V 4712/81, mass n 415448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)