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Sez. 2, Sentenza n. 10249 del 27/06/2003 (Rv. 564656 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Determinazione - Poteri del Presidente del Tribunale - Criteri - Straordinaria importanza della controversia - Valutazione discrezionale - Configurabilità - Sussistenza - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564656-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di determinazione del compenso al collegio arbitrale, che va compiuta in base alla tariffa professionale in materia stragiudiziale, la misura in concreto dell'onorario tra il minimo e il massimo - rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale in ordine alla qualità e alla quantità dell'opera prestata - "può" ma non "deve" essere raddoppiata o quadruplicata secondo la previsione di cui all'art. 4 comma undicesimo della tariffa sulla base del prudente apprezzamento da parte del giudice della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, non censurabile in sede di legittimità, salvo che il giudice abbia, senza alcuna motivazione, disatteso la specifica e argomentata richiesta della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)