Sez. 2, Sentenza n. 8084 del 18/04/2005 (Rv. 581271 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Arbitro avvocato - Determinazione del compenso - Criteri - Applicazione della tariffa professionale - Poteri del presidente del tribunale - Straordinaria importanza della controversia - Valutazione discrezionale - Configurabilità - Sussistenza - Oggetto - Superamento dei massimi tariffari - Condizioni - Motivazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di determinazione del compenso al collegio arbitrale composto da avvocati, a decorrere dal 1°aprile 1995 l'onorario deve essere liquidato alla stregua della tariffa professionale in materia di onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 che - nell' inserire l'attività arbitrale fra le prestazioni stragiudiziali - lo prevede espressamente al punto 9) della relativa tabella, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia, senza più la possibilità in precedenza riconosciuta al presidente del tribunale, che proceda alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814 / 11 cod. proc. civ., di fare ricorso ai criteri equitativi; infatti, tali criteri possono ritenersi tuttora consentiti non per l'individuazione del parametro di riferimento, precostituito "ex lege" dalla tabella allegata alla tariffa, ma per determinare, sulla scorta di una valutazione discrezionale delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera prestata, la misura in concreto del compenso fra il minimo e il massimo. Pertanto, nell'esercizio di tale attività, il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 4/11 della tariffa relativa alle prestazioni stragiudiziali, ha il potere e non il dovere di raddoppiare e, se lo ritiene, di quadruplicare gli onorari, tenendo conto di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto e il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione in diritto, il tempo e l'impegno resi necessari dall'uno e dall'altra; peraltro, poiché la valutazione della particolare o straordinaria importanza, complessità o difficoltà della pratica rientra nel prudente apprezzamento riservato al giudice per la determinazione della misura del compenso fra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa, l'avere attribuito particolare rilevanza al livello qualitativo e quantitativo al predetto fine non può di per sé giustificare e tanto meno rendere imprescindibile il superamento dei massimi, essendo necessario che l'esercizio del potere discrezionale, come in ogni caso di deroga nell'applicazione della norma ordinaria, sia specificamente ed adeguatamente motivato. (Nell specie, è stata ritenuta illegittima l'ordinanza con cui il presidente del tribunale, nel procedere alla liquidazione degli onorari del collegio arbitrale oltre i massimi tariffari senza fornire alcuna motivazione, non aveva indicato la norma che avrebbe potuto eventualmente giustificare l'esercizio di tale potere).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)